(massima n. 1)
Il subappaltatore di opera pubblica, nonché cessionario del credito del corrispettivo maturato dall'appaltatore nei confronti della P.A. appaltante, non può esercitare nei confronti di quest'ultima la pretesa a conseguire importi a titolo di revisione prezzi, perché questa trova il proprio fondamento nel rapporto di appalto pubblico e nella relativa normativa, alla quale è estraneo il cessionario dei credito, che non può vantare, nei confronti del debitore ceduto, ragioni di credito diverse da quelle trasferitegli (nella specie, la S.C. ha escluso che risultasse pattuita anche la cessione delle aspettative di credito revisionale), né l'eventuale importo revisionale costituisce accessorio del credito al corrispettivo ceduto, né, infine, la cessione del credito o il subappalto determinano una cessione, sia pure parziale, del contratto di appalto.