(massima n. 1)
Il comodato precario di un bene immobile costituisce detenzione, non quindi possesso "ad usucapionem", tanto in favore del comodatario quanto dei familiari con lo stesso conviventi, con la conseguenza che il comodatario che si oppone alla richiesta di risoluzione del comodato sostenendo di aver usucapito il bene non può limitarsi a provare il potere di fatto sull'immobile, ma deve dimostrare l'avvenuta interversione del possesso, cioè il compimento di attività materiali in opposizione al proprietario concedente. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva negato l'avvenuto perfezionamento dell'usucapione in un caso nel quale una comodataria era subentrata "ex lege" al marito nel precedente rapporto di mezzadria e aveva detenuto il fondo assieme ai familiari conviventi con il tacito consenso dei proprietari, senza mai compiere atti in contrasto con il diritto di questi ultimi).