(massima n. 1)
In tema di divieto di cessione di crediti litigiosi a favore di soggetti esercenti determinate attivitą (nella specie, un avvocato), il dato testuale dell'art. 1261 c.c. (che fa espresso riferimento ad una «sorta controversia» avanti all'autoritą giudiziaria), nonché la ratio di detta norma (diretta ad impedire speculazione sulle liti da parte dei soggetti in essa contemplati) comportano che il divieto stesso non trova applicazione riguardo a crediti per i quali non sia ancora sorta una controversia giudiziaria.