(massima n. 1)
La cessione di credito può essere stipulata a scopo di garanzia o anche per realizzare effetti minori di quello tipico del trasferimento della titolarità del credito ceduto dal cedente al cessionario, come l'attribuzione a quest'ultimo della mera legittimazione a riscuotere il credito stesso, sia pure anche nel proprio interesse. In ogni caso, l'effetto reale tipico di trasferire il credito al cessionario (o quello minore di attribuirgli la legittimazione a riscuotere) si realizza contestualmente alla conclusione del negozio di cessione, anche se si tratti di cessione non pro soluto ma pro solvendo, la quale ultima importa soltanto che, a differenza dell'altra, il rischio dell'insolvenza del debitore ceduto non si trasferisce al cessionario. Tuttavia l'effetto traslativo immediato è escluso quando la cessione abbia ad oggetto crediti futuri. In tal caso, l'effetto reale — cioè il trasferimento del credito che il negozio, in conformità alla sua caratteristica funzione, tende a realizzare — si verifica solo se e quando il credito ceduto verrà ad esistenza. Nei limiti in cui è consentito all'autonomia negoziale dedurre in contratto la prestazione di cose future (art. 1348 c.c.) è ammissibile la cessione di crediti futuri, sempre che, al momento della conclusione del negozio, sussista già il rapporto giuridico di base, dal quale possano trarre origine i crediti futuri, in modo che questi ultimi siano, fin da quel momento, determinati o determinabili.