(massima n. 1)
La generica, e peraltro del tutto soggettiva, valutazione di incapacitą del soggetto di provvedere ai propri interessi, e la sua condizione di analfabetismo, non giustificano l'adozione di nessuna misura limitatrice della sfera di autonomia della persona, neppure l'amministrazione di sostegno, che ha quali presupposti l'infermitą o la menomazione fisica o psichica della persona, oggettivamente verificabili, che determinino l'impossibilitą, anche parziale o temporanea, di provvedere alla cura dei propri interessi.