(massima n. 1)
Nella ipotesi di cessione di un credito pro solvendo, in cui il creditore cessionario diviene titolare di due crediti concorrenti, l'uno verso il proprio debitore e l'altro verso il debitore ceduto, si č in presenza di distinte obbligazioni, ciascuna avente una propria autonoma causa ed un'attitudine ad essere oggetto di autonomi atti di disposizione, con l'unico limite costituito dal fatto che l'obbligazione originaria č destinata ad estinguersi con la riscossione del credito dal debitore ceduto (art. 1198, primo comma, c.c.), ma senza che tale collegamento, concernente il momento estintivo delle due obbligazioni, comporti la necessitā di una loro vita parallela in capo allo stesso titolare.