(massima n. 1)
Per effetto del negozio di cessione del credito, notificato al debitore ceduto, il diritto di credito trasmigra al cessionario con tutte le azioni dirette ad ottenerne la realizzazione, e nell'ipotesi di esercizio di tali azioni da parte del cessionario contro il debitore ceduto non č necessaria la partecipazione al processo del cedente. (Fattispecie in cui il lavoratore dipendente aveva ceduto al sindacato una quota della sua retribuzione pari all'ammontare del contributo sindacale, e debitore ceduto, convenuto in diritto dal sindacato per il pagamento, era il datore di lavoro).