(massima n. 1)
In tema di divisione giudiziale di compendio immobiliare ereditario, l'art. 718 c.c., il quale riconosce a ciascun coerede il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera «non divisibilità» dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi non siano «comodamente» divisibili, situazione, questa, che ricorre nei casi in cui, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero. (Nella specie, sulla scorta dell'enunciato principio, la S.C. ha rilevato, sul punto, l'adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata con la quale era stata accertata la non comoda divisibilità dell'immobile controverso, desunta dalla circostanza che le singole potenziali porzioni sarebbero risultate gravate da tre servitù incidenti, come tali, in senso peggiorativo sul loro valore effettivo, nonché della valutazione di eccessività del conguaglio che avrebbe dovuto essere imposto a carico di una quota).