(massima n. 1)
Nel mandato conferito anche nell'interesse del mandatario - irrevocabile ai sensi dell'art., 1723, comma 2, c.c. -, l'interesse del mandatario non coincide con quello generico a conservare l'incarico o a proseguire l'attivitą gestoria al fine di conseguire il compenso, essendo, invece, necessario un interesse giuridico del mandatario all'esecuzione dell'incarico, vale a dire un rapporto obbligatorio tra mandante e mandatario generalmente preesistente al mandato o comunque con esso costituito in cui il debitore sia il mandante e creditore il mandatario.