(massima n. 1)
In sede di divisione ereditaria, ai fini dell'accertamento della comoda divisibilitą degli immobili a norma dell'art. 720 c.c. e della individuazione del titolare della quota maggiore, onde poter applicare il criterio preferenziale previsto da tale articolo, deve aversi riguardo alla situazione economica (consistenza e valore) e giuridica (numero ed entitą delle quote) dei beni al momento della divisione e, quindi, alla situazione presa in esame dalla relativa pronuncia giudiziale, e non a quella esistente al momento dell'apertura della successione, dovendosi tener conto, pertanto, anche delle successive vicende negoziali e della eventuale concentrazione delle quote in capo ai coeredi.