(massima n. 1)
La perdita di “chance”, pur potendo essere costituita dalla perdita di una mera possibilità presente nella sfera giuridica del danneggiato, deve tuttavia essere concreta ed effettiva, non meramente teorica ed ipotetica, e la sua compromissione, ove dedotta, deve essere provata dall’attore, identificandosi con la prova stessa del danno. (Nella specie, in tema di risarcimento del danno da perdita della "possibilità di una vita anche solo di poco più lunga o migliore" che si assumeva conseguente al ritardo nella consegna di un esame diagnostico, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva respinto la domanda in quanto, in base all’accertamento tecnico, il ritardo era stato assolutamente ininfluente sull’evoluzione della patologia tumorale, particolarmente rara ed aggressiva, sicché non vi era stata alcuna menomazione della possibilità di cura, con ciò risultando accertata l’insussistenza sia della “chance” che si assumeva menomata, sia, conseguentemente, del danno denunciato).