(massima n. 1)
In tema di associazioni, il divieto per gli amministratori di compiere nuove operazioni previsto dall'art. 29 cod. civ. non si estende all'impugnazione giurisdizionale del provvedimento di messa in liquidazione, giacché tale attivitą rientra tra quelle di mera gestione e di conservazione del patrimonio dell'ente.