(massima n. 1)
In tema di intercettazioni telefoniche, le conversazioni, intese come segni espressivi di comunicazione fra soggetti, possono costituire corpo del reato - e come tali essere utilizzate anche al di fuori dei limiti di cui all'art. 270 c.p.p. - solo se le espressioni linguistiche impiegate siano di per sé lesive di un precetto penale.