(massima n. 1)
L'appaltatore, anche quando realizzi un progetto altrui sotto il controllo e la vigilanza di un tecnico incaricato dal committente ma conservando una propria autonomia, ha l'obbligo di controllare e correggere gli eventuali errori di progetto in quanto č tenuto ad eseguire l'opera secondo le regole dell'arte e ad assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente; conseguentemente č responsabile per i vizi imputabili al progetto fornito dal committente salvo che abbia operato come nudus minister, in condizione di completa subordinazione alle direttive da quello impartite anche a mezzo del direttore dei lavori.