(massima n. 1)
Qualora l'appellante si sia regolarmente costituito depositando il proprio fascicolo, si deve presumere — essendo l'ufficio tenuto a controllarne la regolarità — che egli abbia depositato anche copia della sentenza impugnata. Pertanto, ove al momento della decisione tale sentenza non venga rinvenuta nel fascicolo, il giudice dell'appello non può dichiararne immediatamente l'improcedibilità, ma è tenuto a concedere all'appellante, in caso di infruttuose ricerche da parte della cancelleria, un termine per il nuovo deposito dell'impugnata sentenza.