(massima n. 1)
La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunciate pił sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, a un unico giudico, da individuare sulla base dei criteri fissati dall'art. 665, comma quarto, c.p.p. Detto giudice č funzionalmente competente a provvedere su ogni questione attinente l'esecuzione di una qualsiasi tra le varie sentenze di condanna, indipendentemente dal fatto che detta sentenza sia, o non, compresa nel provvedimento di cumulo e che la relativa pena sia stata, o non, espiata o risulti in altro modo estinta. (Fattispecie in tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva).