(massima n. 1)
In sede di applicazione dell'art. 671 c.p.p. non può modificarsi, in più o in meno, la misura della pena inflitta per il reato più grave tra quelli da unificare in sede esecutiva, risultando solo possibile, in deroga al principio dell'intangibilità del giudicato, diminuire le pene inflitte per i reati satelliti dal giudice della cognizione, mentre è esclusa la possibilità di aumento della pena non solo complessiva, ma anche per le singole fattispecie criminose.