(massima n. 1)
La circostanza che sia inammissibile il ricorso per cassazione avverso provvedimento del pubblico ministero emesso in sede esecutiva non può comportare che esso venga qualificato come incidente d'esecuzione, con trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione competente, a norma dell'art. 568, comma quinto, c.p.p., giacché tale regola presuppone che ci si trovi comunque in presenza di un atto qualificabile come impugnazione, mentre l'incidente di esecuzione non ha natura di impugnazione, essendo proponibile senza preclusioni e senza limiti di tempo, alla sola condizione dell'esistenza di un interesse giuridicamente tutelabile legato all'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale e irrevocabile, laddove le impugnazioni sono dirette, salvo il caso della revisione, contro provvedimenti, comunque giurisdizionali, non irrevocabili e vanno esperite nei casi e con i mezzi tassativamente previsti dalla legge, con l'osservanza di modalità e termini ben precisi.