(massima n. 1)
In caso di arricchimento senza causa, l'indennizzo, avendo la funzione di reintegrare il patrimonio del destinatario, di un valore perduto, è suscettibile di rivalutazione, ancorché il soggetto tenuto al suo pagamento sia un ente pubblico, in quanto integra un debito di valore, e non di valuta, e ciò anche quando sia correlativo ad attività che abbiano comportato un risparmio di spesa per l'obbligato.