(massima n. 1)
La mancata esecuzione del fermo disposto dal pubblico ministero per essersi l'indiziato dato alla fuga comporta la immediata e definitiva caducazione del relativo decreto, essendo venuta a mancare in ordine ad esso la condizione tipica (ossia il pericolo di fuga) richiesta dalla legge per la sua adozione. Ne consegue che il decreto di fermo rimasto ineseguito si sottrae sia alla procedura di convalida che a qualsiasi forma di impugnazione. (La Cassazione ha altresģ evidenziato che nell'ipotesi in questione il pubblico ministero potrą sempre richiedere al giudice, a salvaguardia delle pił pressanti esigenze del processo, l'adozione di una misura coercitiva ai sensi dell'art. 274 c.p.p., che alla lett. b, del comma primo considera, tra le esigenze cautelari, proprio la circostanza che l'imputato si sia dato alla fuga).