(massima n. 1)
L'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, seconda ipotesi, c.p. (l'essersi il colpevole adoperato per elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato) non č applicabile ai reati contro il patrimonio, per i quali l'attenuazione di pena esige l'integrale risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale da parte dell'imputato.