(massima n. 1)
Per il combinato disposto degli artt. 10 e 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 sulla assicurazione obbligatoria della Rca l'azione diretta che il danneggiato può esercitare nei confronti dell'assicuratore postula che quest'ultimo sia un'impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 1959 n. 449. Qualora il danno sia stato invece cagionato da veicolo o natante assicurato con una Compagnia non autorizzata ai sensi del citato D.P.R. del 1959, l'azione diretta può essere esercitata dal danneggiato non contro l'assicuratore, ma contro l'impresa designata ai sensi dell'art. 20 legge n. 990 del 1969 in rappresentanza del Fondo di garanzia, dovendo tale ipotesi equipararsi a quella di veicolo o natante non coperto dall'assicurazione (art. 19 lett. b) legge n. 990 del 1969). Ne deriva che il danneggiato al fine di ottenere il ristoro dei danni non può limitarsi ad evocare in giudizio l'impresa designata, ma in applicazione dell'art. 23 della legge cit. deve convenire in giudizio quale litisconsorte necessario il responsabile del danno, con la conseguenza che ove l'attore non abbia provveduto a tale incombente e l'integrazione del contraddittorio non sia stata disposta d'ufficio dal giudice di merito, la sentenza impugnata in sede di legittimità deve essere cassata con rinvio al giudice di primo grado affinché provveda a norma del combinato disposto degli artt. 102 c.p.c., 19 lett. b) e 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990.