(massima n. 1)
Sono da considerare esplosivi solo quelle sostanze o miscugli di sostanze che sono idonei a provocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo e dirompente, mentre non lo sono le materie esplodenti utilizzate per i cosiddetti fuochi artificiali, privi di potenza micidiale, vuoi per struttura chimica, vuoi per modalitą di fabbricazione. Ne consegue che l'uso non autorizzato di queste ultime integra gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 678 c.p. e non i pił gravi reati previsti dalle L. n. 895 del 1967 e 497 del 1974.