(massima n. 1)
Integra la fattispecie di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e non di truffa aggravata, per assenza di un comportamento fraudolento in aggiunta al mero silenzio, la condotta di colui che, percependo periodicamente l'indennitą di disoccupazione prevista per legge, ometta di comunicare all'Istituto erogante (I.N.P.S.) l'avvenuta stipula di un contratto di lavoro subordinato e conseguente assunzione, cosģ continuando a percepire, indebitamente, la detta indennitą. (La Corte, rilevato che la somma indebitamente percepita era inferiore ad euro 3999,96, ha annullato senza rinvio e disposto la trasmissione degli atti alla locale autoritą amministrativa).