(massima n. 1)
La contravvenzione di cui agli artt. 11 o 12 e 59 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 configura un reato di condotta, giacché l'attività di demolire, rimuovere, modificare o restaurare cose di interesse storico-artistico, senza l'autorizzazione del ministero competente, perfeziona il reato anche ove non produca concretamente una lesione del patrimonio storico-artistico della nazione. Al contrario la contravvenzione di cui all'art. 733 c.p. configura un reato di evento, e più esattamente un reato di danno, giacché si perfeziona solo quando la condotta dell'agente provochi la distruzione, il deterioramento o, il danneggiamento di monumenti o di altre cose di pregio rilevante, se dal fatto derivi un nocumento al patrimonio artistico nazionale. Il che vuol dire che quando una condotta concreta violi entrambe le disposizioni si configura un concorso formale.