(massima n. 2)
L'opposizione all'archiviazione proposta dalla persona offesa è inammissibile non solo quando manchi, nel relativo atto, l'indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva e degli elementi di prova, art. 410 comma primo c.p.p., ma anche in quelle ipotesi contemplate dall'art. 591 c.p.p. che sono coerenti col tipo di impugnazione in questione, come nel caso di opposizione proposta da soggetto non legittimato oppure avanzata oltre il termine. Non sussiste invece l'inammissibilità in questione per manifesta infondatezza: invero il particolare contenuto dei dati che devono essere indicati e la loro effettiva presenza nell'opposizione escludono ontologicamente, per incompatibilità, una manifesta infondatezza della medesima. Inoltre è da notare che, quando il legislatore ha utilizzato la manifesta infondatezza come causa di inammissibilità, la ha specificatamente menzionata (come in tema di ricusazione, di atti introduttivi del procedimento in camera di consiglio, di ricorso per cassazione, di richiesta di revisione, di procedimento di esecuzione), mentre non l'ha considerata per la opposizione all'archiviazione.