(massima n. 2)
Ricorre il delitto di concussione, oltre al caso in cui il pubblico ufficiale costringa mediante minaccia, anche implicita, il privato a corrispondergli denaro o altra utilitą, anche nell'ipotesi in cui lo induca, strumentalizzando la propria qualifica soggettiva, a tenere un comportamento per lui pregiudizievole, che questi non avrebbe liberamente assunto e che si traduce in una utilitą per il pubblico ufficiale. (Nel caso di specie, applicando i predetti principi la Corte ha escluso la configurabilitą della corruzione impropria susseguente riconducendo il fatto nell'ambito della concussione putativa per induzione).