(massima n. 1)
Rientra nella giurisdizione del giudice italiano il procedimento per la dichiarazione di fallimento di una societą avente sede in Italia all'atto della presentazione dell'istanza di fallimento, non assumendo rilevanza al fine dell'individuazione della competenza giurisdizionale, il successivo trasferimento in Francia della sede sociale, sia in considerazione del principio della perpetuatio iurisdictionis (art. 5 c.p.c.), sia in forza dell'art. 20 della Convenzione italo francese del 3 giugno 1930, ratificata con L. n. 45 del 1932, secondo cui competenti a dichiarare il fallimento di una societą commerciale sono gli organi giurisdizionali di quello dei due Stati in cui trovasi la sede sociale.