(massima n. 2)
La mera partecipazione ad associazione criminosa non può costituire prova a carico del reo di suo concorso in reato commesso da altri sodali pur nella realizzazione del programma criminoso associativo. (Nella specie, relativa ad annullamento di ordinanza di riesame, la Suprema Corte ha osservato che la ricezione, da parte dell'indagato, di somma di danaro per l'organizzazione d'appartenenza, successivamente alla commissione dei reati di cui agli artt. 319 e 353 c.p., poteva costituire grave indizio di sua partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso, ma — di per sé — non giustificava la presenza di gravi elementi indizianti, tali da consentire l'emissione di misura cautelare per i delitti sopra indicati).