(massima n. 1)
La nullitą di un atto (nella specie, atto di polizia giudiziaria nullo per omesso avviso all'indagato di farsi assistere da un difensore di fiducia in occasione di prelievo del guanto di paraffina) rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo. Ne discende che č del tutto inefficace la misura cautelare assunta sulla base di tale atto e che il provvedimento dispositivo di esso deve essere annullato. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che, diversamente opinando, il diritto di difesa finirebbe con l'essere non pił inviolabilmente tutelato in ogni stato e grado del procedimento, come dispone l'art. 24 Cost., ma riceverebbe una tutela soltanto differita, la quale consentirebbe, nonostante la violazione, l'adozione o il mantenimento della grave misura cautelare della custodia in carcere).