(massima n. 1)
Per la concretizzazione dell'ipotesi della legittima difesa putativa, devono sussistere gli stessi elementi costitutivi della legittima difesa reale, con la sola eccezione dello stato di pericolo attuale di offesa ingiusta che, anziché essere esistente nella realtà, è erroneamente ritenuto esistente dal soggetto in base ad una errata — ma ragionevole — valutazione della situazione obiettiva.