(massima n. 1)
È illegittimo costituzionalmente l'art. 384, secondo comma del codice penale, nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi avrebbe dovuto essere avvertito dalla facoltà di astenersi dal renderle, a norma dell'art. 199 del codice di procedura penale.