(massima n. 1)
n tema di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari in luogo pubblico di cura, ai sensi dell'art. 284, comma primo, cod. proc. pen., grava esclusivamente sul giudice l'obbligo di indicare espressamente, nel provvedimento impositivo della misura, il luogo del ricovero atto a contemperare le esigenze di cura con quelle della sicurezza, senza che l'indagato possa reclamare alcun diritto o facoltą di intervento su detta individuazione.