(massima n. 1)
In tema di trasferimento di azienda, sussiste l'interesse del lavoratore a far accertare in giudizio che un determinato complesso di beni, oggetto di trasferimento, non integra un ramo di azienda e, dunque, a far dichiarare, in assenza del proprio consenso, l'inefficacia della cessione nei suoi confronti in quanto il mutamento della persona del debitore non č indifferente per il creditore, dal momento che la solidarietā tra cedente e cessionario prevista dall'art. 2112 cod. civ. ha per oggetto solo i crediti del lavoratore ceduto "esistenti" al momento del trasferimento dell'azienda e non quelli futuri, onde č configurabile un pregiudizio a carico del lavoratore in caso di cessione dell'azienda a soggetto meno solvibile.