Cassazione civileSez. Unitesentenza n. 2234del 5 giugno 1975
(1 massima)
(massima n. 1)
La contestazione dell'esistenza o dell'ammontare del credito opposto in compensazione, tranne che appaia prima facie pretestuosa, esclude la liquiditą del credito medesimo, e quindi, anche la compensazione legale.