(massima n. 1)
Nel caso di emissione nei confronti di un imputato di pił ordinanze le quali dispongano la medesima misura cautelare per fatti diversi, tra i quali non sussiste la connessione prevista dall'art. 297, comma terzo, c.p.p., la regola della retrodatazione dei termini di durata della misura non si applica con riferimento a provvedimenti adottati in procedimenti diversi, anche se, al momento dell'emissione della prima ordinanza, fossero desumibili dagli atti gli elementi che hanno giustificato quelle successive. (Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato la diversitą dei procedimenti nonostante l'occasionale genesi, nel corso delle investigazioni relative alla vicenda oggetto della prima ordinanza, degli elementi di sospetto dai quali era nata l'indagine che aveva condotto all'emissione del secondo provvedimento).