(massima n. 1)
La compensazione legale, pur avendo a necessario presupposto la reciprocitą delle obbligazioni, per cui i due soggetti debbono essere debitori l'uno dell'altro, opera anche quando i debiti contrapposti non siano esclusivamente propri dei due soggetti nel senso che in uno dei due rapporti obbligatori siano intervenuti altri soggetti (in posizione attiva o passiva) che non partecipano al secondo rapporto comportando l'estinzione dei rispettivi debiti fra quei soggetti dei due rapporti rispetto ai quali concorrano gli estremi legali richiesti.