(massima n. 1)
In tema di circonvenzione di persone incapaci, l'atto di procura alla riscossione di denaro in nome e per conto dell'incapace può rientrare nella nozione di atto produttivo di effetto dannoso se nel concreto si atteggia a strumento con cui il soggetto attivo si appropria del denaro, depauperando la vittima.