(massima n. 1)
L'emissione del decreto di giudizio immediato non può in alcun modo pregiudicare la diversa e autonoma valutazione che il giudice de libertate è chiamato ad operare circa la sussistenza o no dei «gravi indizi di colpevolezza» richiesti dall'articolo 273 del c.p.p. per l'applicazione e il mantenimento delle misure cautelari personali. (La Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che, invece, aveva erroneamente ritenuto che il tema di gravi indizi di colpevolezza fosse superato in ragione del fatto che era stato emesso il decreto di giudizio immediato, fondato sull'apprezzamento effettuato dal Gip sulla evidenza della prova di colpevolezza). (Mass. redaz.).