(massima n. 1)
La causa di giustificazione prevista dall'art. 52, comma secondo, c.p., cosė come mod. dall'art. 1 L. 13 febbraio 2006 n. 59, non consente un'indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora, ma presuppone un attacco, nell'ambiente domestico, alla propria o altrui incolumitā, o quanto meno un pericolo di aggressione. (Nella fattispecie č stata esclusa la legittima difesa in relazione all'omicidio di una persona che si era introdotta con inganno nel condominio dell'imputata per ottenere il pagamento di un debito).