(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą del reato di violenza sessuale, di cui all'art. 609 bis c.p., a seguito del suo inquadramento tra i delitti contro la libertą personale e non pił tra quelli contro la moralitą pubblica, l'illiceitą dei comportamenti deve essere valutata alla stregua del rispetto dovuto alla persona e sulla loro attitudine ad offendere la libertą di determinazione della sfera sessuale, che prescinde dal grado di intrusione corporale subita dalla vittima, assumendo minore rilievo l'indagine sul loro impatto nel contesto sociale e culturale in cui avvengono.