(massima n. 1)
L'ambito di operativitā dell'art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, seconda parte c.p.p., in virtų del quale il termine massimo di fase della custodia cautelare č stabilito in un anno, č subordinato a due condizioni: anzitutto, occorre che il reato per cui si procede rientri tra quelli previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a) ed in secondo luogo che la pena edittale prevista sia superiore nel massimo a sei anni. Ricorrono entrambe le dette condizioni con riguardo al reato previsto dall'art. 73, aggravato ex art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309 del 1990 (produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti) in quanto, da un lato, esso costituisce uno dei delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a) n. 6; dall'altro, la pena prevista per il delitto in questione č nel massimo superiore a sei anni posto che, ex art. 278 c.p.p., si deve tener conto dell'aumento derivante dall'applicazione dell'art. 80, n. 2, del D.P.R. n. 309 del 1990, trattandosi di disposizione che configura un'aggravante ad effetto speciale, che comporta l'aumento della pena edittale da un terzo alla metā.