(massima n. 1)
Il giudice per le indagini preliminari può emettere un nuovo provvedimento di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 302 c.p.p., quando il precedente perda efficacia per non essersi proceduto all'interrogatorio di garanzia nel termine di cui all'art. 294 del codice di rito, purché si proceda a previo interrogatorio dell'indagato e vi sia una nuova richiesta del P.M. e sempre che nelle more il giudice non abbia esercitato altrimenti il potere cautelare. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui, a seguito dell'inefficacia della prima misura cautelare, per omesso interrogatorio di garanzia nel termine di cui all'art. 294 c.p.p., il giudice applichi una nuova misura, nella specie rappresentata da un provvedimento impositivo dell'obbligo di dimora, egli ha già consumato il proprio potere cautelare, sicché non può fissare l'interrogatorio previsto dall'art. 302 c.p.p., né tanto meno effettuare una nuova e diversa valutazione, disponendo l'applicazione di una misura più grave, quale quella della custodia in carcere, che può essere adottata solo in presenza di fatti nuovi (violazione delle prescrizioni inerenti alla misura in atto ex art. 276 c.p.p.).