(massima n. 1)
L'incompatibilitą con l'ufficio di testimone prevista dall'art. 197, comma 1, lett. a) e b) - disposizioni normative, queste, da considerare di stretta interpretazione, siccome derogative del principio della generale capacitą di testimoniare affermato dall'art. 196, comma 1, c.p.p. - non puņ estendersi a soggetti nei confronti dei quali, ancorché originariamente inquisiti, sia stato pronunciato decreto di archiviazione. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito che, in un procedimento per calunnia, aveva ritenuto che il calunniato, siccome a suo tempo sottoposto a indagini conclusesi con decreto di archiviazione, potesse essere sentito solo ai sensi dell'art. 210 c.p.p.).