(massima n. 1)
In presenza della causa estintiva della prescrizione, l'obbligo di declaratoria di una pił favorevole causa di proscioglimento ex art. 129, comma 2, c.p.p. da parte della Corte di cassazione richiede il controllo unicamente della sentenza impugnata, nel senso che gli atti dai quali puņ essere desunta la sussistenza della causa pił favorevole sono costituiti unicamente dalla predetta sentenza, in conformitą con i limiti di deducibilitą del vizio di mancanza o manifesta illogicitą di motivazione, che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), deve risultare dal testo del provvedimento impugnato.