(massima n. 1)
Nel procedimento de libertate, la valutazione del contenuto e dei risultati delle intercettazioni telefoniche e del significato delle espressioni usate anche dagli interlocutori costituiscono accertamento di fatto, riservato al giudice del merito e insindacabile in sede di legittimitą, se sostenuto da motivazione congrua e logica. (La Corte nella specie ha ritenuto sufficiente l'indizio raccolto attraverso intercettazioni telefoniche che documentano, in modo genuino e originario, fatti e dichiarazioni, all'insaputa degli interlocutori, costitutivi della probabile colpevolezza in ordine al reato di cui all'articolo 416 c.p.).