(massima n. 1)
Nella nozione di atti sessuali di cui all'art. 609 bis c.p. si devono includere non solo gli atti che involgono la sfera genitale, bensì tutti quelli che riguardano zone del corpo note, secondo la scienza medica, psicologica, antropologico-sociologica, come erogene. Tali zone sono quelle note come stimolanti l'istinto sessuale, sicché detti atti, quando commessi su persona non consenziente o infraquattordicenne, ledono il bene protetto, cioè la libertà sessuale del soggetto passivo.