(massima n. 1)
Nell'organizzazione di una Unitą sanitaria locale al direttore generale incombe non solo la legale rappresentanza dell'ente nei rapporti esterni, e quindi l'obbligo di denuncia dei fatti reato di cui venga a conoscenza, ma altresģ quello di controllo interno delle attivitą demandate al direttore sanitario. Tale omesso controllo ne determina la responsabilitą ai sensi del comma secondo dell'art. 40 c.p. per i reati omissivi quale garante della complessiva correttezza dell'azione amministrativa dell'ente. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la concorrente responsabilitą del direttore generale e del direttore sanitario di una Asl con quella del responsabile del settore risorse tecnologiche, il quale aveva effettuato il riempimento di bombole di ossigeno ad uso medicale presso la struttura ospedaliera, in assenza della prescritta autorizzazione).