(massima n. 1)
In tema di diffamazione sia specifica che generica, il giudice non può trascurare la ricerca della verità, al fine di accertare l'eventuale sussistenza di una causa di giustificazione, ai sensi dell'art. 51 c.p. e dell'art. 21 Cost. e, in particolare, dell'esimente del cosiddetto diritto di cronaca o di critica, che spetta ad ogni cittadino che si serva di un mezzo di pubblicità, ed il cui esercizio è ritenuto lecito anche quando possa derivarne la lesione dell'altrui reputazione, prestigio o decoro, a condizione che si tratti di un argomento di pubblico interesse, che l'informazione sia sostanzialmente veridica e che la critica sia obiettiva e non tendenziosa. (Fattispecie relativa ad attribuzione, in un programma televisivo di fatto diffamatorio determinato desunto da procedimento penale in corso. Riconoscendo la sussistenza del diritto di critica la Corte ha evidenziato l'interesse del pubblico a conoscere i particolari relativi al soggetto pretesamente diffamato).