(massima n. 1)
L'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205, abrogando l'art. 341 c.p., ha dato luogo ad una vera e propria “abolitio criminis”, nel senso che il fatto costituente il reato di oltraggio non è più previsto dalla legge come reato, dovendosi escludere che il bene giudicato già protetto dalla norma abrogata sia lo stesso che continua a trovare protezione nella perdurante vigenza delle norme penali che puniscono l'ingiuria e la minaccia, ancorché aggravate dalla circostanza di cui all'art. 61 n. 10 c.p.; ipotesi di reato, queste, rispetto alle quali l'oltraggio a pubblico ufficiale andava considerato come fattispecie assorbente e non speciale. Rimane quindi esclusa l'operatività della disciplina dettata, per il caso della successione di leggi penali, dall'art. 2, comma terzo, c.p., dovendo invece trovare applicazione il disposto di cui al precedente comma secondo del medesimo articolo, relativo appunto al caso della sopravvenuta “abolitio criminis”; il che si traduce, in sede esecutiva, nella necessità di dar luogo alla revoca della sentenza definitiva di condanna, ai sensi dell'art. 673 c.p.p.